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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Decreto 4 aprile 2005, n. 95
Regolamento di sicurezza recante norme tecniche per le navi
destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche
(pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 105 alla Gazzetta
Ufficiale italiana n. 130 del 7 giugno 2005)
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Vista la legge 11 febbraio 1971, n. 50, recante norme sulla navigazione da
diporto e successive modificazioni;
Visto l'articolo 3 comma 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172 recante «Disposizioni
per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico»;
Visto il decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427 recante modifiche ed
integrazioni alla legge 21 giugno 1986, n. 317 concernenti la procedura di
informazione nel settore delle norme e regole tecniche e delle regole relative
ai servizi della società di informazione, in attuazione delle direttive
98/34/CE e 98/48/CE;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il parere espresso dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 8
paragrafo 2 della direttiva 98/34/CE del Parlamento e del Consiglio, comunicato
in data 12 gennaio 2005;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per
gli atti normativi nell'adunanza generale del 10 gennaio 2005;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di cui alla nota
n. 3245 del 21 febbraio 2005;
ADOTTA
il seguente regolamento:
Art. 1. Campo di applicazione
1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano alle navi nuove ed
esistenti battenti bandiera italiana, iscritte nel Registro internazionale di
cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, e successive modificazioni,
ed impiegate esclusivamente in attività di noleggio nelle acque marittime per
finalità turistiche, aventi le seguenti caratteristiche:
- unità a motore o a vela con scafo di lunghezza superiore a 24 metri e
comunque di stazza lorda non superiore a 1.000 tonnellate;
- munite di certificato di classe rilasciato da uno degli organismi
autorizzati ai sensi del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, come
modificato dal decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 169 e dal decreto
legislativo 11 agosto 2003, n. 275;
- abilitate al trasporto di passeggeri per un numero non superiore a
dodici, escluso l'equipaggio; d. adibite a navigazione internazionale.
2. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano a:
- le navi da diporto - così come definite dall'articolo 1 lettera b)
comma 3 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, come modificato dall'articolo
1 lettera a) della legge 8 luglio 2003, n. 172 - ed utilizzate mediante
contratti di noleggio.
Art. 2. Denominazioni e definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
- «Amministrazione»: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
- «Armatore»: indica l'armatore registrato o l'armatore o agente
dell'armatore registrato o l'armatore ipso facto, a seconda dei casi;
- «Autorità marittime»: organi periferici secondo funzioni delegate con
direttive del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto ovvero
gli uffici locali in conformità alle attribuzioni loro conferite
dall'articolo 17 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, recante
approvazione del testo definitivo del codice della navigazione;
- «Certificato di classe»: il documento rilasciato da una società di
classificazione che attesti l'idoneità strutturale e meccanica delle navi
a determinati impieghi o servizi in conformità alle norme ed ai
regolamenti da essa fissati e resi pubblici;
- «Codice IMO International Life-Saving Appliances (LSA)»: indica il
codice per le sistemazioni dei mezzi di salvataggio contenuto nella
risoluzione dell'Organizzazione Marittima Internazionale IMO MSC.48 (66)
del 4 giugno 1996;
- «Convenzioni internazionali»: le convenzioni di seguito indicate,
unitamente ai protocolli, ai successivi emendamenti e relativi codici
obbligatori, in vigore al momento dell'applicazione delle disposizioni che
rinviano alle suddette convenzioni:
1. la Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in
mare (SOLAS) firmata a Londra nel 1974 e resa esecutiva con legge 23 maggio
1980, n. 313;
2. la Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento
causato da navi (MARPOL 73/78) firmata a Londra nel 1973, emendata con il
protocollo del 1978 e ratificata con legge 29 settembre 1980, n. 662;
3. la Convenzione internazionale del 1966 sulla linea di carico (LL66),
resa esecutiva in Italia con decreto del Presidente della Repubblica 8
aprile 1968, n. 777;
- «Equipaggio»: indica le persone impiegate o impegnate in qualsiasi
compito a bordo della nave, ed include qualsiasi persona assunta
direttamente, sia da un armatore sia tramite un'agenzia di armamento, il
cui luogo di lavoro abituale é a bordo della nave, compreso il
comandante, gli ufficiali, i membri dell'equipaggio, ed il personale
addetto al catering, e ai servizi di sala e alberghieri;
- «Nave a vela» indica una nave progettata per la navigazione a vela
come mezzo di propulsione principale. Dovrà essere dotata di almeno un
mezzo di propulsione alternativo;
- «Nave in disarmo» é la condizione in cui l'impianto principale di
propulsione, le caldaie e gli impianti ausiliari non funzionano per
mancanza di alimentazione;
- «Nave esistente»: una nave che non sia una nave nuova;
- «Nave nuova»: una nave la cui chiglia sia stata impostata, o che si
trovi a un equivalente stadio di avanzamento, alla data di emanazione del
presente decreto o successivamente. Per equivalente stadio di avanzamento
si intende lo stadio in cui:
1. ha inizio la costruzione identificabile con una nave specifica;
2. ha avuto inizio, per quella determinata nave, la sistemazione in posto
di almeno dieci tonnellate o dell'uno per cento della massa stimata di tutto
il materiale strutturale dello scafo, assumendo il minore di questi due
valori;
- «Organismo tecnico»: l'organismo di cui all'articolo 11 del decreto
legislativo 19 maggio 2000, n. 169 «Disposizioni correttive ed
integrative del decreto legislativo 30 agosto 1998, n. 314, recante
attuazione della direttiva 94/57/CE in materia di ispezioni e visite di
controllo delle navi e di attività conseguenti delle amministrazioni
marittime, a norma dell'articolo 1, comma 4, della legge 24 aprile 1998,
n. 128»;
- «Passeggero»: qualsiasi persona che non sia:
1. il comandante, né un membro dell'equipaggio, né altra persona
impiegata o occupata in qualsiasi qualità a bordo di una nave per i suoi
servizi;
2. qualsiasi persona a bordo della nave, sia in virtù di un obbligo
imposto al comandante di trasportare naufraghi, persone in pericolo o altre
persone, o a causa di qualsiasi circostanza che, né il comandante, né
l'armatore o eventuale noleggiatore, potevano prevenire; e
3. un bambino di età inferiore a un anno;
- «Persona» indica un individuo di età superiore ad un anno;
- «Porto di rifugio»: un porto o un rifugio, di qualsiasi tipo, che
consenta l'ingresso della nave, nel rispetto delle condizioni
meteorologiche prevalenti, e che consenta la protezione dalla forza degli
elementi;
- «Regolamento dell'organismo tecnico»: norme tecniche predisposte
dall'organismo tecnico di cui alla lettera k);
- «Rifiuti»: qualsiasi tipo di rifiuto domestico, alimentare ed
operativo, escluso il pesce fresco e parti dello stesso, generato durante
il normale funzionamento della nave e soggetto ad essere smaltito in modo
continuo o periodico, ad eccezione dei liquami prodotti a bordo;
- «Unità a motore»: un'unità a motore descritta nel registro e nel
certificato di registro come tale, e che ha come un unico mezzo di
propulsione, uno o più gruppi motore;
- «Unità da diporto»: indica un'unità così definita
dall'Amministrazione ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 11
febbraio 1971, n. 50 e successive integrazioni e modifiche;
Art. 3. Tipi di navigazione
1. Le navi di cui all'articolo 1 possono essere abilitate ai seguenti tipi di
navigazione:
- navigazione internazionale: una navigazione che si svolge tra porti
appartenenti a Stati diversi in qualsiasi tratto di mare ed a qualsiasi
distanza dalla costa;
- navigazione internazionale a corto raggio: una navigazione che si svolge
entro 60 miglia da porti di rifugio appartenenti a Stati diversi in
qualsiasi tratto di mare o, se autorizzate dall'Amministrazione, entro 90
miglia da un porto di rifugio su rotte sicure.
Art. 4. Requisiti tecnici di sicurezza delle navi adibite a noleggio per
finalità turistiche
1. Le navi nuove ed esistenti di cui all'articolo 1 devono essere conformi
alle disposizioni inerenti la sicurezza stabilite dal presente regolamento:
a. costruzione e robustezza
1. i processi di costruzione e manutenzione dello scafo, dell'apparato
motore principale e ausiliario, degli impianti elettrici e degli apparati di
governo devono essere conformi alle disposizioni in materia di costruzione e
robustezza riportate nell'allegato I del presente regolamento, e, per quanto
non previsto, ai requisiti specificati, ai fini della classificazione, dai
regolamenti dell'Organismo tecnico;
b. requisiti relativi alle linee di massimo carico:
1. i requisiti relativi alle linee di massimo carico devono essere
conformi alle relative disposizioni riportate nell'allegato I del presente
regolamento;
c. compartimentazione e stabilità
1. le navi devono essere conformi alle disposizioni in materia di
compartimentazione e stabilità riportate nell'allegato I del presente
regolamento;
2. la sistemazione e la costruzione delle paratie stagne devono essere
conformi alle disposizioni previste dalla Convenzione SOLAS e dai
regolamenti dell'Organismo tecnico;
d. protezione contro gli incendi
1. la protezione strutturale e le altre sistemazioni e misure contro gli
incendi di tutte le navi devono essere idonee a prevenire, segnalare,
limitare ed estinguere gli incendi a bordo secondo quanto previsto dalle
relative disposizioni riportate nell'allegato I del presente regolamento e,
per quanto non previsto, dalla Convenzione SOLAS e dai regolamenti
dell'Organismo tecnico;
e. mezzi di salvataggio:
1. le navi devono essere provviste dei mezzi di salvataggio specificati
nell'Allegato I Capitolo 5 Tabella 1 «Mezzi di salvataggio» del presente
regolamento;
2. tutti i mezzi di salvataggio devono rispondere alle relative
disposizioni riportate nell'allegato I del presente regolamento, e, per
quanto non previsto, devono essere di tipo approvato dall'Amministrazione e
conformi al Codice IMO «Life-saving Appliances» e dotati di materiale
retroriflettente in conformità alle raccomandazioni della risoluzione IMO A.658(16)
e relative modifiche;
f. radiocomunicazioni - apparecchiature di navigazione
1. si applicano le relative disposizioni riportate nell'allegato I del
presente regolamento, e, in generale, le disposizioni del Capitolo IV, e
relativi emendamenti GMDSS del 1988, per le Aree di mare A1, A2, A3 o A4, in
funzione dell'area di viaggio interessata, e del Capitolo V della «SOLAS
1974»;
2. per le navi di stazza lorda inferiore a 300 tonnellate non si
applicano le prescrizioni di cui alla regola IV/15.7 della Convenzione SOLAS
relativa alla duplicazione delle apparecchiature;
g. gestione della sicurezza del lavoro a bordo
1. si applicano le relative disposizioni riportate nell'allegato I del
presente regolamento e, per quanto non previsto, le disposizioni previste
dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271;
h. prevenzione dell'inquinamento marino
1. le navi devono conformarsi alle relative disposizioni riportate
nell'allegato I del presente regolamento, e, per quanto non previsto, dalla
Convenzione MARPOL;
2. le navi devono applicare le disposizioni previste dal decreto
legislativo 24 giugno 2003, n. 182 in materia di conferimento dei rifiuti
presenti a bordo;
3. le navi di stazza pari o superiore a 400 GT devono avere a bordo un
piano per la gestione dei rifiuti che deve comprendere le procedure scritte
per la raccolta, stoccaggio, trattamento e smaltimento dei rifiuti. Inoltre
devono avere un registro dei rifiuti che attesti lo smaltimento e
incenerimento degli stessi come indicato nella regola 9 dell'Allegato V di
MARPOL;
i. gestione della sicurezza delle navi
1. tutte le navi di stazza lorda pari o superiore a 500 GT devono
conformarsi alle relative disposizioni riportate nell'allegato I del
presente regolamento, e, per quanto non previsto, dalle disposizioni del
Capitolo IX della Convenzione SOLAS (Codice IMO «International Safety
Management»);
2. tutte le navi devono essere dotate di equipaggio in conformità ai
criteri previsti nella risoluzione IMO A.890 (21) del 25 novembre 1999
inerente disposizioni per la composizione degli equipaggi delle navi ai fini
della sicurezza della navigazione;
j. gestione della security delle navi
1. tutte le navi di stazza lorda pari o superiore a 500 GT devono
conformarsi alle relative disposizioni riportate nell'allegato I del
presente regolamento e, per quanto non previsto, alle disposizioni del
Capitolo XI-2 della Convenzione SOLAS (Codice ISPS «International Ship and
Port Security Code»).
Art. 5. Tipi di visite
1. Le navi di cui all'articolo 1 del presente regolamento sono sottoposte
alle seguenti visite:
- visita iniziale, prima dell'immissione nell'esercizio dell'attività di
noleggio per finalità turistiche o, per navi esistenti, prima
dell'ottenimento dei certificati di sicurezza;
- visite di rinnovo, ogni anno;
- visite occasionali, quando se ne verifichi la necessità.
2. Le visite sono effettuate, su richiesta del proprietario o di un suo
rappresentante, da un organismo tecnico scelto dal proprietario dell'unità o
dal suo legale rappresentante.
3. L'esito della visita, riportato in un dichiarazione ai fini del noleggio
rilasciata dall'organismo tecnico, é annotato sul Certificato di Sicurezza
delle navi adibite a noleggio per finalità turistiche di cui al successivo art.
9 comma 1 dall'autorità marittima, o, all'estero, dall'autorità consolare.
Copia del certificato di sicurezza e copia dell'attestato devono essere inviate
dall'autorità marittima o consolare all'autorità marittima del porto di
iscrizione o di prevista iscrizione per le opportune annotazioni sul registro.
Art. 6. Visita iniziale
1. La visita iniziale della nave é finalizzata ad accertare che l'unità
soddisfi alle prescrizioni del presente regolamento.
2. La visita iniziale comprende una ispezione completa della struttura, delle
macchine, del materiale d'armamento nonché un'ispezione a secco della carena.
3. La visita deve accertare che le installazioni elettriche, le installazioni
radio, i mezzi di salvataggio, le dotazioni ed i dispositivi antincendio, i
mezzi di segnalazione siano integralmente conformi alle prescrizioni del
presente regolamento.
Art. 7. Visite di rinnovo
1. Le navi devono essere sottoposte a visite di rinnovo allo scopo di
accertare che persistano a bordo le condizioni esistenti all'atto della visita
iniziale.
2. Nel caso in cui le condizioni dell'unità non corrispondano alle
indicazioni contenute nella licenza di navigazione, l'autorità competente, in
qualunque momento sia avvenuto l'accertamento, revoca il Certificato di
sicurezza, salvo rapporto all'autorità giudiziaria, qualora si configuri un
illecito penale. Non potrà farsi luogo a rilascio di nuovo certificato di
sicurezza con annotazioni di idoneità al noleggio se non previa visita iniziale
dell'unità.
Art. 8. Visite occasionali
1. Nel caso in cui una nave abbia subito gravi avarie o nel caso in cui siano
state ad esse apportate modifiche strutturali tali da far venir meno i requisiti
in base ai quali é stato rilasciato il certificato di sicurezza, lo stesso
perde di validità ed il proprietario ha l'obbligo di sottoporre l'unità a
visita occasionale.
2. La visita occasionale di una nave é, inoltre, disposta dall'autorità
marittima allorché sussistano fondati motivi per ritenere che siano venuti meno
i requisiti in base ai quali é stato consentito l'esercizio dell'attività di
noleggio. L'autorità comunica preventivamente la data della visita ed i motivi
per cui viene disposta.
3. Nel caso in cui il proprietario della nave non provveda a sottoporre il
mezzo alla visita occasionale disposta dall'autorità marittima, il certificato
di sicurezza perde di validità.
4. Il proprietario della nave, dopo un periodo di disarmo di durata superiore
a dodici mesi, ha l'obbligo di sottoporre la nave ad una visita mirante ad
accertare il mantenimento delle condizioni di sicurezza attestate dalla
certificazione in vigore.
Art. 9. Certificato di sicurezza
1. Le navi nuove ed esistenti sono provviste di un certificato di sicurezza
per le navi adibite esclusivamente al noleggio per finalità turistiche secondo
il modello riportato nell'Allegato II, rilasciato dalle autorità marittime al
termine della visita iniziale di cui all'art. 5, comma 1, lettera a), oltre ai
certificati previsti dalle convenzioni internazionali applicabili.
2. Il certificato di sicurezza per le navi adibite esclusivamente al noleggio
per finalità turistiche é rilasciato per un periodo non superiore a dodici
mesi. La validità del certificato può essere prorogata dalle autorità
marittime per una durata massima di un mese a decorrere dalla data di scadenza
del certificato stesso. Il certificato di sicurezza delle navi per le navi
adibite esclusivamente al noleggio per finalità turistiche é rinnovato al
termine della visita di rinnovo di cui all'art. 5, comma 1, lettera b).
3. Tutto l'equipaggiamento marittimo previsto nell'Allegato 1 e compreso
negli allegati A1 e A2 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre
1999, n. 407, con il quale é stato approvato il Regolamento di attuazione delle
direttive 96/98/CE e 98/85/CE relative all'equipaggiamento marittimo e
successive modifiche, deve essere di tipo approvato; in particolare, il
materiale indicato nell'allegato A1 deve essere conforme alla direttiva MED,
mentre quello compreso nell'allegato A2 deve essere di tipo approvato
dall'Amministrazione secondo le procedure dettate con il decreto del Presidente
della Repubblica 18 aprile 1994, n. 347.
Art. 10. Equivalenze ed esenzioni
1. Eventuali proposte per l'applicazione di standard alternativi che sono
ritenuti equivalenti ai requisiti del presente regolamento, devono essere
sottoposte all'approvazione dell'Amministrazione. é possibile raggiungere
l'equivalenza includendo requisiti più restrittivi per compensare eventuali
carenze e raggiungere così lo standard di sicurezza complessivo.
2. Le esenzioni possono essere rilasciate solo dall'Amministrazione. Le
richieste d'esenzione devono essere inoltrate all'Amministrazione e supportate
da elementi tecnici che ne giustifichino l'eventuale rilascio.
3. Nel caso in cui una nave esistente non soddisfi gli standard di sicurezza
del presente regolamento per una particolare caratteristica e sia possibile
dimostrare che la conformità non é, né ragionevole, né fattibile, eventuali
proposte di soluzioni alternative devono essere sottoposte all'approvazione
dell'Amministrazione. Nell'esaminare casi specifici, l'Amministrazione dovrà
tenere conto delle precedenti prestazioni della nave e di qualsiasi altro
fattore giudicato rilevante ai fini dello standard di sicurezza da raggiungere.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. é fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 4 aprile 2005
Il Ministro: LUNARDI
Visto, il Guardasigilli: CASTELLI
Registrato alla Corte dei conti il 24 maggio 2005
Ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri delle infrastrutture ed assetto
del territorio, registro n. 5, foglio 327
ALLEGATI: Omissis ....
ERRATA-CORRIGE
Comunicato relativo al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti 4 aprile 2005, n. 95, relativo al «Regolamento di sicurezza recante
norme tecniche per le navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità
turistiche». (Decreto pubblicato nel supplemento ordinario n. 105/L alla
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 130 del 7 giugno 2005). (pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale italiana n. 145 del 24 giugno 2005)
Nell'allegato I al decreto citato in epigrafe, pubblicato nel sopraindicato
supplemento ordinario, alla pagina 75, nel punto 1.1. del capitolo 12 - Igiene e
sicurezza del lavoro -, alla fine del terzultimo capoverso, dove é scritto: «...
in caso di danno al compartimento stagno in cui si trova il locale di alloggio,
il cielo di ponte non», leggasi: «... in caso di danno al compartimento stagno
in cui si trova il locale di alloggio, il cielo di ponte non sia immerso.».
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