Capo
I - Norme generali
Articolo 1
Oggetto del regolamento
Il presente regolamento ha per oggetto l'Isola del
Comune di Carloforte denominata "Isola Piana",
con esclusione delle parti demaniali, le costruzioni e
gli impianti nella stessa esistenti, il vicino isolotto
denominato "Isolotto dei Ratti e dei Topi"
salva la demanializzazione dello stesso.
Articolo
2
Beni comuni
A) Sono di proprietà comune e indivisibile dei
proprietari di tutte le costruzioni site nell'"Isola
Piana" in proporzione dei valori di proprietà quali
risultano dalla tabella "A":
1°) tutte le aree scoperte dell'"Isola
Piana" e dell'"Isola dei Ratti e dei Topi"
ad eccezione:
a) dei giardini e dei patii, tinteggiati in verde
nella allegata planimetria, che sono di proprietà
dei proprietari degli appartamenti ai quali sono
annessi;
b) della parte del giardino circostante il
Palazzotto, nella allegata planimetria tinteggiata in
verde, che è annessa al piano terreno del detto
Palazzotto;
2°) i due locali siti nella testata sud dell'edificio
n° 12;
3°) il locale più servizi sito nella testata sud
dell'edificio n° 12;
4°) il locale sito nella testata sud dell'edificio
n° 12;
I locali di cui ai numeri 2), 3), 4) sono destinati a
servizi e/o utilità del condominio, quali, a titolo di
esempio, uffici dell'Amministrazione del condominio,
alloggi del custode, infermeria.
5°) la costruzione sita a nord della casa del rais
con la entrostante centrale elettrica;
6°) la campata di levante del ricovero imbarcazioni
ubicata nella Piazza Grande, parte della quale viene
lasciata per le necessità delle imbarcazioni in servizio
comune; la parte che rimane disponibile esaurite tali
necessità viene adibita a officina meccanica (con
facoltà del condominio di darla anche in affitto a
terzi), deposito di parti staccate di imbarcazioni,
deposito di carburante e attività similari con
esclusione di rimessaggio imbarcazioni dei condomini;
7°) la piccola chiesa ubicata nel parco del
Palazzotto;
8°) il locale sito in aderenza all'edificio 10
destinato ad ospitare la centrale telefonica della
S.I.P.;
8°b) il porticato della meridiana che si sviluppa
nell'angolo nord-est della Piazza Grande: detto porticato
è dato in uso perpetuo al proprietario degli attigui
locali destinati a ristorante per la sistemazione dei
tavoli. I quali per altro dovranno essere sistemati in
modo da non intralciare il passaggio;
9°) le due piscine;
10°) i due campi da tennis;
11°) le cisterne, i pozzi, la relativa rete di
distribuzione;
12°) i locali e le entrostanti apparecchiature per la
produzione di acqua calda e la relativa rete di
distribuzione;
13°) la intera rete fognaria, compresi i pozzetti di
raccolta, gli impianti di sollevamento, il depuratore e
l'impianto di allontanamento dell'acqua dal depuratore.
I sopra elencati beni, sono nella allegata
planimetria, tinteggiati in rosso.
B) Sono di proprietà comune ed indivisibile dei
proprietari delle unità immobiliari dei singoli edifici
tutte le parti che per legge sono comuni agli edifici
stessi.
Articolo
3
Unità immobiliari aventi destinazioni d'uso
Le seguenti unità immobiliari sono destinate alle
attività a fianco di ciascuna indicate:
a) i locali tutti siti al piano terreno del Palazzotto
destinati a ristorante e/o bar;
b) i tre locali siti al piano terreno della testata
ovest dell'edificio n° 10, nel portico della Meridiana,
destinati a ristorante e/o bar;
c) i tre locali siti nel portico della Meridiana,
angolo nord-est, destinati alla rivendita al minuto di
generi alimentari e di articoli vari;
d) il locale sito nel portico della Meridiana, testata
sud, destinato alla rivendita al minuto di carni;
e) i due locali siti nell'Isolotto dell'Olio destinati
a bar, discoteca, birreria.
L'impresa costruttrice, qualora riscontrasse che le
attività di cui sopra sono troppo numerose, potrà,
prima di alienare dette unità immobiliari del
Condominio, a suo insindacabile giudizio cambiare la
destinazione delle medesime unificando articoli omogenei.
I titolari degli esercizi gestiti nei detti locali per
modificare gli articoli merceologici della loro attività
devono avere autorizzazione dell'assemblea dei Condomini
con deliberazione da assumersi a maggioranza semplice.
L'esercizio di altre attività commerciali, nell'Isola
Piana e nell'Isola dei Ratti e dei Topi, fatta eccezione
per la vendita del pesce effettuata direttamente dai
pescherecci, è soggetta all'autorizzazione
dell'assemblea dei Condomini con deliberazione da
assumersi a maggioranza semplice.
Articolo
4
Energia elettrica
La conduzione della centrale elettrica spetta al
condominio il quale provvede, tramite l'Amministratore,
affinché la produzione di energia elettrica sia
sufficiente alle esigenze di tutti gli utenti.
L'energia elettrica, per sua natura di servizio
essenziale sia per il condominio sia per i condomini,
dovrà essere erogata continuativamente, e così senza
interruzione e/o sospensioni neanche nei mesi di bassa
stagione e di transizione.
Gli utenti non possono superare gli sfasamenti ammessi
dall'ENEL in campo nazionale.
Gli impianti degli appartamenti sono forniti di un
limitatore di potenza e gli impianti dell'albergo,
negozi, ristoranti sono forniti di contatori.
Articolo
5
Collegamenti
Il condominio, scaduto il termine di cui alle norme
transitorie che seguono, deve provvedere con adeguate
imbarcazioni ai collegamenti dell'Isola Piana con
Carloforte e la Sardegna.
I collegamenti con la Sardegna fanno capolinea a
Portovesme.
I collegamenti con Carloforte fanno capolinea nel
porto di Carloforte.
Sono previsti orari differenziati per i mesi di bassa
stagione, per l'alta stagione e per i mesi di
transizione.
Gli orari sono decisi dall'assemblea dei Condomini con
maggioranza semplice dei presenti ma, in ciascun periodo,
il servizio nel suo complesso non deve essere deteriore
rispetto a quello prestato dall'impresa costruttrice
nell'ultimo anno del quinquennio.
I collegamenti, data la loro natura di servizi
essenziali, dovranno essere esercitati continuativamente
e così non potranno essere mai interrotti o sospesi,
neanche nei mesi di bassa stagione o nei mesi di
transizione.
Possono usufruire del servizio dei collegamenti, senza
ulteriori aggravi oltre i pagamenti delle spese relative
ripartite tra tutti i condomini come in appresso
indicato:
a) i proprietari o inquilini degli appartamenti, i
familiari o i coabitanti, gli ospiti e i dipendenti;
b) i gestori dei ristoranti, bar, negozi e i loro
familiari e loro dipendenti;
c) i fornitori e gli incaricati di opere e/o lavori
nei beni sia condominiali sia di proprietà singola;
d) il personale dell'amministrazione e gli addetti ai
servizi condominiali, i gestori dell'albergo, i loro
familiari e i loro dipendenti nonché i loro ospiti;
e) gli abitanti delle unità immobiliari e i gestori
dell'albergo, ristorante, bar, negozi possono usufruire
del servizio per il trasporto di mobili e merci
limitatamente alla capacità delle imbarcazioni adibite
al servizio stesso, con le modalità e gli orari
stabiliti dall'Amministratore del condominio.
Il carico e lo scarico deve avvenire a cura e spese
degli interessati. Eventuali danni alle motobarche
saranno a carico della persona per conto della quale è
stato effettuato il trasporto.
Articolo
6
Giardini condominiali e privati
Tutti gli spazi condominiali sono soggetti alla
manutenzione del condominio.
I giardini privati prospicienti su aree condominiali
sono essi pure soggetti alla manutenzione del condominio.
I tipi di piantumazione e le modalità degli
interventi sono determinati dalla assemblea dei Condomini
con deliberazione presa a maggioranza semplice.
Articolo
7
Acquedotto
L'insediamento dispone di un numero notevole di
cisterne ubicate parte in zone condominiali, parte in
zone private. Tutte le cisterne sono integrate in un
unico sistema di riserva e sono condominiali.
L'Isola è rifornita di acqua mediante un sistema di
pozzi trivellati raccordati fra loro.
L'acqua viene distribuita a tutte le utenze mediante
una rete privata gestita dal condominio.
Articolo
8
Amministrazione degli immobili sfitti
Il condominio, tramite l'Amministratore, cura un
servizio per l'amministrazione e la manutenzione degli
immobili, anche per la parte non condominiale. Se
richiesto, l'Amministratore provvede pertanto a far
eseguire riparazioni e lavori di manutenzione durante la
stagione invernale nelle proprietà esclusive dei
Condomini. Agli stessi vengono addebitate le spese vive
incontrate nell'espletamento di detto servizio.
Sempre su richiesta dei singoli, l'Amministratore
provvede ad affittare a terzi gli appartamenti dei
Condomini per i periodi in cui gli stessi non ne
usufruiscono. A tale fine l'Amministratore stabilirà la
data entro cui i richiedenti devono comunicare gli
appartamenti disponibili ed i relativi periodi, le
dotazioni standard degli appartamenti, le modalità degli
inventari, la percentuale di fitto da lasciare a compenso
del servizio e quant'altro necessario.
Capo II -
Ripartizione delle spese
Articolo
1
Spese generali di amministrazione
Le spese necessarie per le riparazioni ordinarie e
straordinarie, per la ricostruzione e per le innovazioni
validamente deliberate dei beni e servizi comuni del
condominio sono ripartite tra i Condomini in proporzione
alle quote di comproprietà espresse in millesimi nella
tabella allegata A, salvo che non sia diversamente
disposto negli articoli che seguono, nei quali la dizione
"spese tutte" sta a significare e comprendere
ogni volta, le spese per le riparazioni ordinarie e
straordinarie, per la ricostruzione, per le innovazioni
validamente deliberate e per la gestione.
Le spese tutte di amministrazione quali:
Emolumenti allAmministratore, stipendi ai
dipendenti dell'Ufficio Amministrazione, stipendio
del custode, premi per l'assicurazione fabbricati, le
spese tutte relative al trattamento dei rifiuti
solidi, quelle per le disinfestazioni, sono ripartite
tra tutti i condomini in proporzione dei valori di
proprietà quali risultano essere espressi in
millesimi nella tabella allagata "A".
Nella medesima proporzione vengono pure ripartite le
spese tutte relative alla manutenzione delle strade, dei
viali ed in generale di tutto l'arredo esterno nonché le
spese relative agli immobili di proprietà condominiale.
Articolo 2
Spese per le motobarche
Le spese tutte relative alle motobarche e al servizio
delle stesse per il collegamento con Carloforte e con
Portovesme sono ripartite tra tutti i Condomini in
proporzione dei millesimi della tabella allegata
"B".
Articolo
3
Spese relative agli impianti sportivi
Le spese tutte relative alle piscine e ai campi da
tennis sono ripartite tra tutti condomini in proporzione
dei millesimi della tabella allegata "C".
Articolo
4
Spese relative all'impianto di captazione e distribuzione
dell'acqua
Le spese tutte relative alla captazione dell'acqua e
relativa distribuzione alle utenze sono riparte tra tutti
i Condomini in proporzione ai millesimi della tabella
allegata "C"; nella medesima proporzione sono
ripartite le spese tutte relative alla manutenzione
dell'acquedotto comprese le cisterne e le autoclavi sino
alle diramazioni dei singoli fabbricati.
Articolo
5
Spese per l'impianto fognario
A partire dall'innesto dei rami di fognatura dei
singoli fabbricati, tutte le spese relative all'impianto
fognario ivi comprese quelle del depuratore, sono
ripartite tra tutti i Condomini in proporzione dei
millesimi della tabella allegata "C".
Articolo
6
Spese per l'illuminazione delle parti condominiali
Le spese tutte relative alla manutenzione e conduzione
dell'impianto di illuminazione condominiale sono
ripartite tra tutti i Condomini in proporzione dei
millesimi della tabella allegata "C".
Articolo 7
Spese per l'acqua calda
Le spese tutte relative alla produzione di acqua calda
sono ripartite tra tutti i Condomini in proporzione dei
millesimi della tabella allagata "E". Le spese
tutte relative alla manutenzione dello stesso impianto
fino ai punti di diramazione ai singoli fabbricati, sono
ripartite tra tutti i Condomini in proporzione dei
millesimi della tabella allegata "E".
Articolo
8
Spese per giardini
Le spese tutte relative ai giardini, comprese quelle
relative ai giardini privati prospicienti su aree
condominiali che sono soggetti alla manutenzione e spese
del condominio, sono ripartite tra tutti i Condomini in
proporzione dei millesimi della tabella allegata
"D".
Articolo
9
Spese energia elettrica degli appartamenti
Le spese tutte relative alla produzione e
distribuzione di energia elettrica per l'illuminazione
dei singoli appartamenti sono ripartite tra i Condomini
in proporzione della potenza massima consentita dal
limitatore installato nell'appartamento.
Articolo
10
Criteri per la ripartizione delle spese relative alla
produzione di energia elettrica
La ripartizione delle spese relative alla produzione
di energia elettrica tra le varie utenze, ai fini
dell'applicazione di quanto previsto negli articoli
precedenti, viene fatta calcolando il costo medio annuale
di 1 KWh prodotto e ripartendo i KWh complessivi prodotti
tra le varie utenze in proporzione ai consumi. Salvo
quanto previsto dal successivo articolo n° 11, il
consumo complessivo di energia elettrica per
l'illuminazione degli appartamenti viene ripartito tra
gli stessi come previsto dall'art. 9.
Articolo
11
Eventuale installazione di contatori per l'energia
elettrica e l'acqua
É facoltà dell'assemblea dei Condomini, che
deciderà a maggioranza semplice, decidere
l'installazione dei contatori nelle singole utenze sia
per i consumi di energia elettrica, sia per i consumi di
acqua fredda e calda.
Qualora venissero installati detti contatori, le spese
tutte relative all'energia elettrica per l'illuminazione
dei singoli appartamenti verranno ripartite in
proporzione dei consumi quali risulteranno dalle letture
dei contatori; le spese tutte relative alla captazione
dell'acqua e relativa distribuzione alle utenze, ridotte
proporzionalmente per la parte di acqua destinata ai
consumi condominiali (giardini, etc.), saranno ripartite
in proporzione dei consumi quali risulteranno dalle
letture dei contatori; le spese tutte relative alla
produzione di acqua calda verranno ripartite per metà in
proporzione dei millesimi della tabella allegata
"E" e per l'altra metà in proporzione dei
consumi quali risulteranno dalle letture dei contatori.
Articolo
12
Spese dei singoli fabbricati
Le spese tutte di ogni singolo fabbricato relative al
tetto, ai muri maestri, ai prospetti esterni, agli anditi
e a quanto altro per legge è di proprietà comune,
nonché quelle relative all'impianto idraulico e fognario
particolare di quel singolo fabbricato, sono ripartite
tra tutti e solo i Condomini dello stesso in proporzione
dei valori di proprietà espressi in millesimi nella
tabella allegata "A".
Articolo
13
Eventuale istituzione dei ticket sui servizi di
collegamento
É facoltà dell'assemblea dei Condomini, che
deciderà a maggioranza semplice, e fino ai 31/12/1982
della impresa costruttrice che cura il servizio, decidere
l'istituzione di un ticket che copra non oltre il 50% del
costo medio del servizio di collegamento Isola -
Portovesme e Isola - Carloforte. Detto ticket potrà
essere applicato sia su tutte le corse che solo su
alcune.
Qualora si applicasse il ticket il ricavato verrà
portato a detrazione dei costi e la ripartizione tra
tutti i condomini, in proporzione dei millesimi della
tabella allegata "B", avverrà solo per la
differenza.
Articolo
14
Eventuale istituzione di tariffa oraria per il tennis
È facoltà dell'assemblea dei Condomini, che
deciderà a maggioranza semplice, decidere l'istituzione
di una tariffa oraria per il gioco del tennis. Qualora si
applicasse tale tariffa il ricavato verrà portato a
detrazione delle spese da ripartirsi in proporzione dei
millesimi della tabella allegata "C".
Capo
III - Obblighi particolari dei Condomini
Articolo 1
(Obblighi generali del Condomino)
Il Condomino deve notificare alla Amministrazione il
proprio domicilio, in difetto di che si intenderà
domiciliato, agli effetti tutti di legge e di
regolamento, presso l'Amministrazione del condominio.
Il Condomino ha l'obbligo, per sé e per i suoi aventi
causa a titolo universale o particolare, di osservare il
presente regolamento e le sue eventuali modifiche,
facendo menzione di tale obbligo negli atti di
alienazione delle unità, nonché di imporre la
osservanza del regolamento stesso, delle sue modifiche e
delle deliberazioni di assemblea ai propri familiari,
dipendenti, visitatori, fornitori, conduttori ed
occupanti a qualsiasi titolo delle unità immobiliari
sotto comminatoria, in caso di trasgressione, del
risarcimento del danno.
Allorquando un Condomino intenda avvalersi della
facoltà riservatagli dall'art. 1132 c.c. in caso di lite
passiva, dovrà contemporaneamente alla notifica di
separazione di responsabilità in ordine alla conseguenza
della lite, depositare presso l'Amministratore un importo
tale da garantire l'adempimento per la sua parte della
obbligazione sulla quale si contende; in difetto la
notifica di separazione non potrà avere alcuna
efficacia.
In caso d trasferimento di proprietà, oltre agli
obblighi che gli derivano dall'art. 63, secondo comma
delle Disposizioni di Attuazione del Codice Civile, il
Condomino è tenuto:
a) a comunicare a mezzo di lettera raccomandata con
avviso di ricevimento all'Amministratore le generalità
dei nuovo proprietario e gli estremi dell'atto di
trasferimento;
b) a far conoscere al nuovo proprietario il contenuto
dei presente regolamento vincolandolo alla sua
osservanza;
c) a cedere al nuovo proprietario la sua quota di
comproprietà dei fondi di riserva per le spese
straordinarie, ammortamento degli impianti, liquidazione
portinaio etc.;
d) a liquidare la propria posizione amministrativa nei
confronti del condominio fino al giorno della vendita;
e) ciascun Condomino ha l'obbligo di comunicare
all'Amministratore i frazionamenti e gli aggruppamenti
millesimali da apportare alle tabelle allegate al
presente regolamento, in dipendenza di eventuali
modifiche che venissero apportate alla consistenza in
oggi delle singole unità immobiliari.
Articolo 2
Ispezioni e lavori nella proprietà
a) Ciascun Condomino, a richiesta dell'Amministratore
e previo congruo avviso, deve consentire che nell'interno
dei locali di sua proprietà si proceda, con i dovuti
riguardi, alle ispezioni ed ai lavori che si dovessero
eseguire sulle cose comuni del fabbricato od alle cose
particolari nell'interesse della comunione e dei singoli
Condomini, salvo il diritto alla rimessa in ripristino;
b) ciascun Condomino è tenuto ad eseguire ai locali
ed alle cose di sua proprietà quelle riparazioni, la cui
omissione possa danneggiare gli altri Condomini o
compromettere la stabilità, la uniformità estetica ed
il decoro dell'edificio.
Articolo 3
Uso delle attrezzature sportive
Per l'uso della piscina ci si deve attenere a quanto
segue:
a) è fatto obbligo di rispettare in modo tassativo
l'eventuale orario stabilito dall'Amministratore;
b) è rigorosamente prescritta la doccia prima di
entrare in piscina;
c) è vietato l'uso dei materassini di gomma o simili,
sono ammessi soltanto i salvagenti;
d) è vietato qualunque gioco o attività che possa
arrecare disturbo o danno agli altri Condomini;
e) la vigilanza dei bambini è di esclusivo impegno
dei genitori sui quali incombe ogni responsabilità al
riguardo.
Per l'uso dei campi da tennis ci si deve attenere a
quanto segue:
a) è vietato entrare nei campi da tennis con
calzature non idonee;
b) e obbligatoria la prenotazione presso
l'Amministratore. I giocatori prenotati devono ritirare
le chiavi presso l'Ufficio amministrazione e lì
restituirle al termine del gioco.
c) Qualora le richieste superassero la disponibilità
l'Amministratore procederà, per quanto possibile, ad
assegnare i campi secondo un criterio di rotazione fra i
vari Condomini.
d) è vietato introdursi nei campi da tennis
scavalcando la recinzione anche se si ha regolarmente
prenotato.
L'assemblea de Condomini a maggioranza semplice potrà
integrare e/o modificare le disposizioni di cui sopra.
Articolo 4
Giardini e spazi esterni
La manutenzione dei giardini prospicienti gli spazi
condominiali è, come già detto, eseguita a cura del
condominio che stabilisce pertanto i tipi di
piantumazione, gli interventi di manutenzione e di
innaffiamento.
È fatto divieto ai singoli Condomini di piantumare
nuove essenze, di innaffiare e di intervenire in
qualsiasi maniera nella conduzione del proprio giardino o
di quelli condominiali.
I Condomini inoltre devono tenere i giardini e gli
altri spazi condominiali assolutamente sgomberi da
oggetti e arredi non decorosi.
É assolutamente vietato ingombrare gli spazi
condominiali con oggetti di proprietà dei Condomini.
È puramente vietato installare tende e lampade
esterne senza la preventiva autorizzazione
dell'Amministratore.
Articolo 5
Biancheria
Lo sciorinamento della biancheria deve avvenire in
modo più discreto possibile, anche in funzione delle
diverse alternative a disposizione dei vari appartamenti.
È compito dell'Amministratore impartire caso per caso le
istruzioni opportune.
Come regola generale tutti gli appartamenti che
dispongono di un giardino sul retro devono usufruire
dello stesso con uso di stenditoi pieghevoli; i rimanenti
devono provvedere a sciorinare all'interno degli
appartamenti.
Articolo 6
Cicli e motocicli
É vietato sull'Isola l'uso di cicli e motocicli e
qualsiasi altro mezzo di trasporto motorizzato ad
eccezione di quelli eventuali condominiali.
Articolo 7
Animali domestici
È vietato tenere all'Isola Piana animali domestici
che non possono vivere costantemente all'interno delle
unità immobiliari. In particolare e vietato tenere cani
non essendo possibile provvedere alle loro esigenze senza
lordare e danneggiare gli spazi condominiali.
Articolo 8
Rumori
Tutto i Condomini hanno l'obbligo di comportarsi in
maniera tale da arrecare li minor disturbo possibile agli
altri Condomini. In particolare è proibito dopo le h.
24, nelle vicinanze delle abitazioni, qualsiasi attività
all'aperto che per il rumore causato impedisca il riposo
altrui.
Articolo 9
Balneazione in prossimità del porticciolo
L'Amministratore delimita gli specchi d'acqua
riservati all'atterraggio delle imbarcazioni da quelli
riservati alla balneazione segnandoli opportunamente.
Dette prescrizioni, unitamente a quelle impartite
dalla autorità marittima competente, devono essere
tassativamente rispettate sia dai conducenti delle
imbarcazioni sia dai bagnanti.
Articolo 10
(Vincoli di destinazione d'uso)
È vietato destinare gli appartamenti ad uso diverso
da quello di abitazione.
Capo IV - Organi
dell'amministrazione
Articolo 1
Rappresentanza ed amministrazione
Gli organi di rappresentanza ed amministrazione del
condominio sono:
- L'Amministratore
- Il Consiglio dei Condomini
- L'assemblea dei Condomini
Articolo 2
Dell'Amministratore
A) Nomina dell'Amministratore
L'Amministratore del condominio, da scegliersi anche
tra estranei condominio, viene nominato dalla assemblea
dei Condomini ed il suo incarico è retribuito. Dura in
carica un anno ed è rieleggibile.
B) Poteri dell'Amministratore
Oltre alle attribuzioni demandategli dalla legge
l'Amministratore provvede:
1°) ad assumere e licenziare il personale sentito il
Consiglio dei Condomini;
2°) ad ordinare, ottenuto il parere favorevole del
Consiglio dei Condomini, quei lavori di riparazione che,
pur non essendo previsti nel bilancio preventivo,
risultano necessari per la manutenzione sia ordinaria che
straordinaria del condominio.
C) Doveri dell'Amministratore
All'Amministratore incombe l'obbligo:
a) di eseguire le deliberazioni dei Condomini e curare
l'osservazione del presente regolamento;
b) di provvedere alla manutenzione ordinaria e
straordinaria di tutti i beni, servizi e impianti
condominiali;
c) di provvedere alla gestione delle piscine e dei
campi da tennis e delle altre eventuali installazioni
sportive, come previsto all'art. n. 3, capo III°, con le
modalità d'uso che saranno determinate dall'assemblea
dei Condomini con deliberazione assunta a maggioranza
semplice;
d) di provvedere alla manutenzione ordinaria dei
giardini di proprietà singola prospicienti gli spazi
condominiali, come previsto dall'art. n. 6 capo I°, con
i tipi di piantumazione e le modalità determinate
dall'assemblea dei Condomini con deliberazione presa a
maggioranza semplice;
e) dì provvedere su richiesta dei proprietari a
quanto previsto all'art. n. 8 capo I°, previo rimborso
da parte degli stessi delle relative spese, alla
manutenzione, alle riparazioni e alla pulizia a
all'affitto delle unità immobiliari di proprietà
singola;
f) dì curare l'amministrazione dei condominio
provvedendo agli incassi e pagamenti relativi;
g) di compilare entro il mese di Novembre di ciascun
anno i rendiconti consuntivi e preventivi della gestione
e i relativi stati di riparto del condominio e dei
singoli edifici;
h) di presentare, prima della data di convocazione
dell'assemblea, all'esame del Consiglio dei Condomini la
contabilità del condominio e dei singoli fabbricati con
le relative pezze giustificative;
i) di convocare le assemblee ordinarie di tutto il
condominio e dei singoli fabbricati, entro il mese di
dicembre di ciascun anno, per l'esame e l'approvazione
dei rendiconti consuntivi e preventivi e, quando lo
ritenga necessario, l'assemblea straordinaria.
Articolo 3
Del Consiglio dei Condomini
Il Consiglio dei Condomini si compone di tre Condomini
o loro parenti ed affini in primo grado eletti
dall'assemblea dei Condomini con le stesse modalità
stabilite per la nomina dell'Amministratore.
Dura in carica un anno ed i membri che lo compongono
sono rieleggibili. È l'organo consultivo
dell'Amministratore. Esercita il controllo
amministrativo, tecnico e contabile del condominio.
Sostituisce l'Amministratore in caso di assenza e/o
impossibilità temporanea dello stesso.
L'incarico è conferito a titolo gratuito.
Articolo 4
Convocazione dell'assemblea
L'assemblea è convocata dall'Amministratore mediante
avviso da inviarsi ai Condomini (o all'usufruttuario nel
caso previsto dall'art. 67 delle Disposizioni di
attuazione del Codice Civile) a mezzo di lettera
raccomandata all'indirizzo di cui al precedente articolo
n. 1 capo III° da rimettersi alla posta almeno dieci
giorni liberi prima della data fissata per la prima
convocazione (non compreso nel computo dei giorni quello
della rimessa alla posta).
Nel caso che una unità immobiliare appartenga
indivisibilmente a più persone l'avviso è validamente
comunicato ad una qualunque di esse, ove tutte queste non
abbiano provvisto ad indicare preventivamente
all'Amministratore a chi di esse l'avviso deve essere
inviato.
L'avviso è del pari validamente notificato al
precedente proprietario di una unità immobiliare, ove
questi non abbia ottemperato al disposto dell'art. n. 1
capo III° oppure quando il nuovo proprietario non abbia
comunicato a mezzo di lettera raccomandata con avviso dl
ricevimento all'Amministrazione di essersene reso
acquirente, la sua residenza o domicilio e gli estremi
dello strumento notarile di compra-vendita.
L'avviso deve contenere l'indicazione del luogo,
giorno ed ora dell'adunanza in prima convocazione e dl
seconda convocazione; delle materie da discutersi od
ordine del giorno; del luogo, giorno ed ora in cui si
troveranno depositati per la visione degli interessati il
rendiconto, il riparto spese, il preventivo ed il
progetto di riparto e le pezze giustificative.
Articolo 5
Svolgimento dell'assemblea - Redazione verbale
L'assemblea nomina tra i presenti il presidente e il
segretario. Il verbale dell'assemblea è redatto dal
segretario.
Articolo 6
Comunicazione delle deliberazioni ai Condomini
A tutti gli effetti l'Amministratore provvederà ad
inviare a mezzo dì lettera raccomandata ai Condomini
assenti, entro venti giorni dalla data dell'assemblea,
copia del verbale dell'assemblea.
Articolo 7
Assemblea dei condomini dei singoli fabbricati
L'assemblea dei Condomini dei singoli fabbricati
delibera sulle opere e sulle spese relative alle parti e
servizi comuni dei rispettivi singoli fabbricati. Per la
sua convocazione e il suo svolgimento si applicano le
disposizioni di cui agli articoli che precedono.
All'assemblea dei Condomini di singoli fabbricati in
cui vi siano parti comuni a tutti i Condomini dell'Isola
Piana, in rappresentanza di questi ultimi parteciperà un
Consigliere di Amministrazione.
Capo V - Norme transitorie
Articolo 1
(Ritardo. Divieto di esclusione ed esonero dalle spese)
Qualora entro sei mesi dalla ultimazione dei lavori di
un lotto lo stesso non sia stato consegnato completamente
ai clienti, tutti gli immobili, anche quelli sfitti o da
vendere, parteciperanno alle spese condominiali.
Nessun Condomino avrà diritto a esoneri o riduzioni
sulle spese tutte condominiali anche qualora
l'appartamento di sua proprietà resti libero da persone
e cose per l'intero esercizio.
Articolo 2
(Concessione demaniale. Integrazioni successive)
L'impresa costruttrice stipulerà con la competente
autorità marittima convenzione per la concessione dello
specchio d'acqua demaniale del porticciolo turistico e
conseguentemente si riserva di integrare il presente
regolamento con le norme atte ad adeguare alla
concessione l'uso del porticciolo.
Articolo 3
(Compatibilità tra i servizi offerti e l'avanzamento dei
lavori)
I servizi condominiali saranno posti in esercizio
dalla impresa costruttrice compatibilmente con
l'avanzamento dei lavori in corso nell'Isola e in modo da
tenere il più possibile costante la spesa di
amministrazione per appartamento.
Articolo 4
(Fase di transizione nei servizi di collegamento)
Per i primi cinque anni di attività e cioè fino al
31/12/1982 il servizio dei collegamenti viene curato
dall'impresa costruttrice la quale stabilisce gli orari e
provvede con mezzi e personale adeguati all'armamento
delle barche, alla loro manutenzione, al rifornimento del
combustibile nonché alla loro custodia durante i periodi
di disarmo e di tutto quanto altro necessario.
A villaggio completamente ultimato e abitato il
servizio sarà effettuato da due imbarcazioni: la
Villamarina III^, pilotina da mt. 12 e la Tilla,
imbarcazione a dislocamento da mt. 18.
Le corse non potranno essere inferiori alle seguenti:
Per Carloforte:
Da Ottobre a Maggio: 1 corsa di andata e ritorno 6
volte alla settimana.
Da Giugno a Settembre: 3 corse di andata e ritorno
al giorno.
Per Portovesme:
a Giugno e a Settembre: 1 corsa al giorno
a Luglio e ad Agosto: 3 corse al giorno
L'impresa, fino a che non avrà vendute tutte le
unità immobiliari, potrà ridurre il numero delle corse
dei servizi di collegamento con Carloforte e Portovesme
in modo proporzionale al numero delle unità immobiliari
vendute. In tal caso sarà ridotto proporzionalmente il
corrispettivo cui all'art. 3 che precede.
Il corrispettivo per il servizio di cui sopra che il
condomino dovrà versare alla Villamarina S.p.A.,
calcolato in base ai costi del 31/12/77, ammonta a L.
56.000.000 annue.
Detto corrispettivo sarà aggiornato annualmente
confrontando i costi del 31/12/77 con quelli del dicembre
appena trascorso. Le incidenze delle singole voci da
prendere in esame sono le seguenti
- Mano d'opera specializzata 45%
- Mano d'opera qualificata 35%
- Carburante 20%
Detto corrispettivo verrà versato in rate trimestrali
posticipate.
Articolo 5
(Fruizione per l'impresa costruttrice dei servizi di
collegamento)
La partecipazione alle spese condominiali di tutti gli
appartamenti sfitti e da vendere da parte dell'impresa
costruttrice, come previsto dall'art. n. 1 del presente
capo dà diritto alla stessa di usufruire di tutti i
servizi condominiali, al pari degli altri Condomini, per
il proprio personale, collaboratori e per i propri
ospiti. In particolare l'impresa usufruisce delle
imbarcazioni nell'ambito degli orari stabiliti.
Fino a quando il servizio di collegamenti verrà
gestito dalla società Villamarina, e cioè fino al
31/12/1982, la stessa potrà organizzare corse
straordinarie delle motobarche per esigenze proprie,
purché relativo costo non venga a gravare nelle spese
condominiali.