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Con
questo programma potrete calcolare la conversione in Euro del capitale
sociale di una società di capitali: si tratta di un adempimento
obbligatorio previsto nell'ambito del passaggio alla moneta unica
europea.
Il
programma è particolarmente semplice da utilizzare: inserire la ragione sociale e la sommaria composizione del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio
approvato distinguendo tra capitale sociale, riserva legale e altre
componenti patrimoniali. Poi inserite i nominativi dei soci (fino a 50)
e le relative quote di partecipazione espresse in Lire.
Il programma fornisce il risultato in due tabelle: la prima indica le quote socio per socio, la seconda indica la composizione del patrimonio netto e relative variazioni in conformità
all’art. 13 D.Lgs. 14 Giugno 1998, n. 213.
Il
programma richiede MS Excel 3.0 o superiore. Leggere attentamente le
avvertenze.
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| Nome: |
CONVERSIONE DEL
CAPITALE SOCIALE IN EURO |
| Versione: |
2001.0 |
| Sistema: |
Win3.x, Win9X, Win2000,
WinME, WinXP |
| Dimensione: |
27 KB |
| Licenza: |
Freeware |
| Autore: |
Max |
| Requisiti: |
MS
Excel 3.0 o superiore |
| Normativa: |
Artt. 13
e 17 D.Lgs. 14/06/1998, n. 213 |
| Aggiorn.: |
16
Ottobre 2001 |
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| AVVERTENZE: |
Il presente programma è rilasciato a mero titolo esemplificativo: l'autore non si assume responsabilità per l'errato funzionamento o per i risultati indicati dal programma. L'utilizzo del programma è infatti proibito per scopi professionali, contabili e/o commerciali. |
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NOTE
NORMATIVE
Le
società che intendono convertire le proprie azioni e conseguentemente
l'ammontare del capitale sociale in euro, prima dell'1.1.2002 (prima
cioè della data in cui la conversione sarà obbligatoria), potranno
ricorrere o all'ordinaria procedura della delibera presa
dall'assemblea straordinaria con l'intervento di un notaio o ad una
procedura automatica e semplificata, in deroga all'art. 2365 cod.
civ., costituita da una delibera del consiglio di amministrazione o
dalla determinazione dell'amministratore unico, assunte senza
l'assistenza di notaio, ma comunque anch'esse soggette al deposito e
all'iscrizione nel registro delle imprese, nonché al deposito nel
registro stesso del testo aggiornato nel nuovo statuto sociale (art.
2436 cod. civ.).
La
procedura automatica non è consentita se il valore nominale unitario
delle azioni da convertire è pari o inferiore a Lire 200 o se tali
azioni sono privilegiate.
La
conversione con la procedura automatica può effettuarsi solo
applicando la regola aritmetica indicata negli artt. 4 e 5, Reg. CE.
Se l'arrotondamento avviene per eccesso, si procede all'aumento del
valore nominale delle azioni e quindi del capitale sociale,
addebitando una qualsiasi delle riserve, ma non quella legale se ve ne
sono altre disponibili; se avviene per difetto, si effettua la
riduzione del capitale sociale e l'accredito della riserva legale. Nel
caso di aumento, se mancano o sono insufficienti le riserve, invece di
arrotondare i millesimi di euro al cent superiore, si procede al loro
troncamento, in modo da ottenere un arrotondamento per difetto
(riduzione del capitale).
Se
il valore nominale delle azioni è di 1.000 Lire, l'arrotondamento
comporterà un aumento del capitale sociale e una corrispondente
riduzione delle riserve oppure una riduzione del capitale e un pari
aumento della riserva legale, in ambedue i casi non superiori all'1%,
fermo restando l'ammontare complessivo del patrimonio netto; se il
valore nominale delle azioni è di Lire 10.000, aumento o riduzione
non saranno superiori all'un per mille.
L'obbligo
di annotare sulle azioni la nuova espressione in euro, allorché la
conversione sia stata fatta con l'anzidetta procedura semplificata,
non opera fino a quando non ricorrano altre ragioni di modifica.
L'obbligo di indicare il nuovo importo del capitale sociale negli atti
e nella corrispondenza (art. 2250 cod. civ.) dovra` essere adempiuto
entro il secondo esercizio successivo a quello in cui la variazione è
avvenuta. Gli amministratori riferiranno del loro operato
all'assemblea alla prima occasione.
Le
anzidette disposizioni si applicano, in quanto compatibili, alle quote
delle s.r.l. e delle cooperative.
A
partire dal 1.1.2002 le società per azioni e le società a
responsabilità limitata dovranno costituirsi, rispettivamente, con un
capitale minimo di centomila e diecimila euro (art. 4, comma 2, D.lgs.
cit.).
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