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Fisco: dopo il danno la beffa

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FISCO: DOPO IL DANNO LA BEFFA

Lo sconto garantito a chi acquistava la prima casa è stato contestato dagli Uffici del Registro che ne hanno invece intimato il pagamento. Il governo ha ribadito che le agevolazioni erano spettanti ma ha anche deciso di non rimborsare le somme riscosse.

Con l'art. 7, comma 10, Legge 23 Dicembre 1998, n. 448, lo Stato ha deciso di non rimborsare più le somme agevolate sull'imposta di registro sull'acquisto della prima casa che gli Uffici del Registro avevano infondatamente contestato e preteso in pagamento all'inizio degli anni '90.

Ricorrendone i presupposti il contribuente che acquistava la prima casa, previa espressa dichiarazione riportata nell'atto notarile di compravendita, si poteva avvalere delle allora nuove agevolazioni fiscali di cui all'art. 2 Legge 5 Aprile 1985 n. 118 che convertiva, con modificazioni, il Decreto Legge 7 Febbraio 1985, n. 12. Si veniva a risparmiare così una manciata di milioni sull'imposta di registro che poteva essere pagata con un'aliquota agevolata. E, in effetti, il risparmio era tangibile.

In alcuni casi, tuttavia, il diritto a fruire dell'agevolazione è stato duramente contestato dagli Uffici del Registro i quali hanno interpretato la norma in modo del tutto autonomo contestando la fruibilità delle agevolazioni per l'acquisto della prima casa di cui alla Legge 5 aprile 1985, n. 118, da parte di coloro che già avevano fruito delle agevolazioni di cui all'articolo 1 della legge 22 aprile 1982, n. 168, sempre sull'acquisto della prima casa. Più semplicemente, secondo gli Uffici, il contribuente che nel periodo successivo al 1982 avesse acquistato la prima casa sfruttando legittimamente le agevolazioni consentite dalla Legge n. 168/82 e l'avesse rivenduta per poi acquistarne successivamente una "prima casa", non avrebbe più potuto richiedere, nell'atto di compravendita della nuova abitazione, di fruire delle agevolazioni della Legge n. 118/85.

Il grossolano errore interpretativo degli Uffici, che comunque ha avviato un acceso dibattito tra i fiscalisti, è risultato evidente anche a chi non aveva una specifica conoscenza della materia fiscale: semplicemente le due leggi avevano diverse finalità e tra esse non vi era alcuna continuità. Gli sfortunati contribuenti che, sempre fruendo delle agevolazioni, avevano dapprima acquistato una prima casa nel 1982 che avevano venduto per poi comprare nuovamente una prima abitazione vennero dunque aggrediti dal Fisco: gli Uffici perseverarono nel loro convincimento e negli anni '90 inviarono a migliaia di persone degli "Avvisi di liquidazione" per ravvisata decadenza da benefici fiscali di cui all'art. 2 Legge 5 Aprile 1985, n. 118, e s.p..

I contribuenti più tenaci si costituirono in giudizio davanti alle Commissioni tributarie, altri pagarono le somme che erano state loro agevolate con interessi e sanzioni. Ma anche coloro che avevano fatto ricorso dovettero poi pagare quando ricevettero dall'Ufficio il classico "Avviso di pagamento" che intimava di provvedere al versamento. Nelle more dei giudizi, stante l'incertezza che, di fatto, richiedeva che agli Uffici fosse fatto autorevolmente presente il loro errore, venne legiferata la norma interpretativa favorevole ai bistrattati contribuenti: l'art. 7, comma 9, della Legge 23 dicembre 1998, n. 448, in vigore dal 1° Gennaio 1999, risolveva la questione circa la fruibilità delle agevolazioni per l'acquisto della prima casa di cui alla Legge 5 aprile 1985, n. 118, da parte di coloro che già avevano fruito delle agevolazioni di cui all'articolo 1 della legge 22 aprile 1982, n. 168.

Tutto risolto, quindi? In realtà dopo il danno arrecato dagli Uffici la beffa è arrivata proprio dalla norma che dava ragione ai contribuenti. Infatti, il comma successivo a quello che risolveva la questione (art. 7, comma 10, Legge 23 Dicembre 1998, n. 448) nel prevedere che "le disposizioni di cui al comma 9 si applicano ai rapporti tributari non ancora definiti alla data d'entrata in vigore della presente legge e non danno luogo a rimborso" precludeva il diritto al rimborso delle somme che, pur agevolate, furono pagate in conseguenza delle contestazioni degli Uffici e pretese con gli avvisi di pagamento.

Chi, dunque, ha avuto la pazienza di ricorrere in giudizio, tra l'altro sostenendone le spese, ed ha comunque (e necessariamente) pagato quanto (ingiustamente) richiesto dagli Uffici (per evitare ingiunzioni e pignoramenti), ottenendo poi la vittoria legale non ha in ogni caso più diritto ad ottenere alcun rimborso: lo Stato ha lapidariamente deciso di tenersi i soldi di quei contribuenti così sfortunati che dovranno ritenersi solo gratificati della vittoria morale, perché per legge a loro non verranno più restituiti i loro soldi.

Così si viene evidentemente a svilire:

a) innanzi tutto il contenuto dell'art. 2041 C.C., in quanto verrebbe a configurarsi un arricchimento senza causa da parte dell'Erario dello Stato;

b) il principio generale di giustizia tributaria;

c) il principio tecnico della certezza del tributo;

d) il principio giuridico dell'uguaglianza implicitamente contenuto nell'art. 53 Cost., in quanto se una controversia fosse stata trattata dalle Commissione tributaria adita prima del 1° Gennaio 1999 la questione della ripetizione non si sarebbe neppure posta e quindi oggi, negando il rimborso di quanto pagato dai ricorrenti si giunge inevitabilmente ad operare una discriminazione non conforme al principio costituzionale.

Attualmente sono pendenti molti ricorsi e si vocifera che la questione approderà alla Corte Costituzionale per una soluzione della vicenda che sia civile e decorosa. Ma occorre riflettere sulla serietà di un Governo - e se vogliamo sulla serietà di una classe politica - che porta ad approvare una legge che senza motivo toglie materialmente i denari dalle tasche degli italiani.

DOCUMENTAZIONE ESSENZIALE
2004 
Testo unico imposta di registro Testo unico imposta di registro
Frizzera Bruno; Odorizzi Cristina ; Il Sole 24 Ore Pirola
€ 23,00  
 2003 
  Imposta di registro
Fanelli Roberto; Lampone Salvatore ; Ipsoa
€ 45,00 
imposta di registro L'imposta di registro 
Vaccaro Sara ; Finanze & Lavoro
€ 18,00  
  Imposta di registro e imposte ipotecaria e catastale
Montesano Antonio; Ianniello Barbara ; Il Sole 24 Ore Pirola
€ 40,00  
 1999 
  Lineamenti di diritto tributario. Parte speciale: le imposte sui redditi, l'imposta sul valore aggiunto, l'imposta di registro, l'Irap
Santamaria Baldassarre ; Giuffrè
€ 50,61  
  Manuale dell'imposta di registro. Con massimario
Arnao Gaspare ; Ipsoa
€ 77,47 
 1992 
  Verbalizzazione delle deliberazioni assembleari di società di capitali e imposta di registro
Buccisano Andrea ; Giuffrè
€ 10,33  
 1989 
  La nuova disciplina della imposta di registro
D'Amati Nicola ; UTET 
€ 87,80  
 1969 
  Atti simulati ed invalidi nell'imposta di registro
Batistoni Ferrara Franco ; Jovene
€ 16,50  

 

 










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