Con l'art. 7, comma 10, Legge 23 Dicembre
1998, n. 448, lo Stato ha deciso di non rimborsare più
le somme agevolate sull'imposta di registro sull'acquisto
della prima casa che gli Uffici del Registro avevano
infondatamente contestato e preteso in pagamento
all'inizio degli anni '90.
Ricorrendone i presupposti il contribuente che acquistava
la prima casa, previa espressa dichiarazione riportata
nell'atto notarile di compravendita, si poteva avvalere
delle allora nuove agevolazioni fiscali di cui all'art. 2
Legge 5 Aprile 1985 n. 118 che convertiva, con
modificazioni, il Decreto Legge 7 Febbraio 1985, n. 12.
Si veniva a risparmiare così una manciata di milioni
sull'imposta di registro che poteva essere pagata con
un'aliquota agevolata. E, in effetti, il risparmio era
tangibile.
In alcuni casi, tuttavia, il diritto a fruire
dell'agevolazione è stato duramente contestato dagli
Uffici del Registro i quali hanno interpretato la norma
in modo del tutto autonomo contestando la fruibilità
delle agevolazioni per l'acquisto della prima casa di cui
alla Legge 5 aprile 1985, n. 118, da parte di coloro che
già avevano fruito delle agevolazioni di cui
all'articolo 1 della legge 22 aprile 1982, n. 168, sempre
sull'acquisto della prima casa. Più semplicemente,
secondo gli Uffici, il contribuente che nel periodo
successivo al 1982 avesse acquistato la prima casa
sfruttando legittimamente le agevolazioni consentite
dalla Legge n. 168/82 e l'avesse rivenduta per poi
acquistarne successivamente una "prima casa",
non avrebbe più potuto richiedere, nell'atto di
compravendita della nuova abitazione, di fruire delle
agevolazioni della Legge n. 118/85.
Il grossolano errore interpretativo degli Uffici, che
comunque ha avviato un acceso dibattito tra i fiscalisti,
è risultato evidente anche a chi non aveva una specifica
conoscenza della materia fiscale: semplicemente le due
leggi avevano diverse finalità e tra esse non vi era
alcuna continuità. Gli sfortunati contribuenti che,
sempre fruendo delle agevolazioni, avevano dapprima
acquistato una prima casa nel 1982 che avevano venduto
per poi comprare nuovamente una prima abitazione vennero
dunque aggrediti dal Fisco: gli Uffici perseverarono nel
loro convincimento e negli anni '90 inviarono a migliaia
di persone degli "Avvisi di liquidazione" per
ravvisata decadenza da benefici fiscali di cui all'art. 2
Legge 5 Aprile 1985, n. 118, e s.p..
I contribuenti più tenaci si costituirono in giudizio
davanti alle Commissioni tributarie, altri pagarono le
somme che erano state loro agevolate con interessi e
sanzioni. Ma anche coloro che avevano fatto ricorso
dovettero poi pagare quando ricevettero dall'Ufficio il
classico "Avviso di pagamento" che intimava di
provvedere al versamento. Nelle more dei giudizi, stante
l'incertezza che, di fatto, richiedeva che agli Uffici
fosse fatto autorevolmente presente il loro errore, venne
legiferata la norma interpretativa favorevole ai
bistrattati contribuenti: l'art. 7, comma 9, della Legge
23 dicembre 1998, n. 448, in vigore dal 1° Gennaio 1999,
risolveva la questione circa la fruibilità delle
agevolazioni per l'acquisto della prima casa di cui alla
Legge 5 aprile 1985, n. 118, da parte di coloro che già
avevano fruito delle agevolazioni di cui all'articolo 1
della legge 22 aprile 1982, n. 168.
Tutto risolto, quindi? In realtà dopo il danno arrecato
dagli Uffici la beffa è arrivata proprio dalla norma che
dava ragione ai contribuenti. Infatti, il comma
successivo a quello che risolveva la questione (art. 7,
comma 10, Legge 23 Dicembre 1998, n. 448) nel prevedere
che "le disposizioni di cui al comma 9 si applicano
ai rapporti tributari non ancora definiti alla data
d'entrata in vigore della presente legge e non danno
luogo a rimborso" precludeva il diritto al rimborso
delle somme che, pur agevolate, furono pagate in
conseguenza delle contestazioni degli Uffici e pretese
con gli avvisi di pagamento.
Chi, dunque, ha avuto la pazienza di ricorrere in
giudizio, tra l'altro sostenendone le spese, ed ha
comunque (e necessariamente) pagato quanto (ingiustamente)
richiesto dagli Uffici (per evitare ingiunzioni e
pignoramenti), ottenendo poi la vittoria legale non ha in
ogni caso più diritto ad ottenere alcun rimborso: lo
Stato ha lapidariamente deciso di tenersi i soldi di quei
contribuenti così sfortunati che dovranno ritenersi solo
gratificati della vittoria morale, perché per legge a
loro non verranno più restituiti i loro soldi.
Così si viene evidentemente a svilire:
a) innanzi tutto il contenuto dell'art. 2041 C.C., in
quanto verrebbe a configurarsi un arricchimento senza
causa da parte dell'Erario dello Stato;
b) il principio generale di giustizia tributaria;
c) il principio tecnico della certezza del tributo;
d) il principio giuridico dell'uguaglianza implicitamente
contenuto nell'art. 53 Cost., in quanto se una
controversia fosse stata trattata dalle Commissione
tributaria adita prima del 1° Gennaio 1999 la questione
della ripetizione non si sarebbe neppure posta e quindi
oggi, negando il rimborso di quanto pagato dai ricorrenti
si giunge inevitabilmente ad operare una discriminazione
non conforme al principio costituzionale.
Attualmente sono pendenti molti ricorsi e si vocifera che
la questione approderà alla Corte Costituzionale per una
soluzione della vicenda che sia civile e decorosa. Ma
occorre riflettere sulla serietà di un Governo - e se
vogliamo sulla serietà di una classe politica - che
porta ad approvare una legge che senza motivo toglie
materialmente i denari dalle tasche degli italiani.