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SOMMARIO 2007
In
ricordo di Carlo Caporali

Tassa
sul turismo alla cassa


La
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CAGLIARI.
Stanno arrivando a tutti gli isolani in questi giorni. Alcuni le
chiameranno cartelle pazze, ma pazze non sono: si tratta delle richieste
di pagamento inviate a tutti gli isolani dall'Agenzia delle Entrate della
Regione Autonoma della Sardegna per il recupero della "Imposta regionale sulle seconde case ad uso turistico" introdotta dall'art. 3 della Legge regionale del 11 maggio 2006, n. 4,
a partire dal 13 maggio dell'anno scorso.
L'imposta,
che è dovuta dalla maggior parte degli isolani in misura di ben €
1.080,00 (per i fabbricati di superficie fino a 60 metri quadri a meno do
300 metri dal mare), riguarda il possesso di fabbricati siti nel territorio regionale ad una distanza inferiore ai
3 km. dalla linea di battigia marina, non adibiti ad abitazione principale da parte del proprietario o del titolare di altro diritto reale sugli stessi;
ed in più, com'è il caso dell'intera isola Piana, se il fabbricato è ubicato ad una distanza inferiore ai 300 metri dalla linea della battigia marina
il tributo è aumentato da € 900,00 (dovuto entro i 3 km.) si passa ad
€ 1.080,00 (dovuto entro i 300 mt.) con un aumento secco del 20%.
La
richiesta dell'Agenzia sarda è particolarmente cortese - "Gentile
contribuente" esordisce la circolare - ed allega una sintesi della
visura catastale dell'immobile tassato che va restituita compilata in caso
vi siano errori o modifiche; così il fisco sardo si prepara ad attaccare
le tasche degli isolani per oltre € 300 mila, circa il 30% del nostro
bilancio annuale.
E'
all'esame del Consiglio Regionale sardo un
Disegno di Legge concernente la Legge Finanziaria 2007, ove è prevista, tra le altre, una modifica sia nella misura annua
dell'imposta sia nelle modalità di calcolo della superficie di
riferimento che dovrebbe risultare più conveniente per i proprietari. Al
momento il versamento, da effettuarsi anche mediante compensazione con
altri tributi "a credito", scade il 20 giugno 2007 poiché il
termine ordinario del 30 novembre è stato temporaneamente differito.
Le
sanzioni applicabili in caso di omesso o carente versamento entro il
termine del 20 giugno sono del 30%.
Va
segnalato che per ora gli inviti al pagamento sono stati inviati ai soli
proprietari persone fisiche ed in un secondo momento saranno trasmessi
anche alle società, immobiliari e società semplici.
La Corte costituzionale, investita dal Governo per un sindacato sulla legittimità dei tributi sardi (imposta sulle plusvalenze dei fabbricati adibiti a seconde case, imposta sulle seconde case ad uso turistico e imposta su aeromobili ed unità da diporto), si pronuncerà sulla compatibilità, o meno, degli stessi con la Costituzione.
L’art. 8 lett. i) dello Statuto speciale per la Sardegna, tuttavia, autorizza quest’ultima ad istituire con propria legge imposte e tasse sul turismo ed altri tributi propri
purché in armonia con i principi del sistema tributario nazionale. Per
cui l'aver escluso l'applicazione dell'imposta ai soggetti con domicilio fiscale in Sardegna e a vario titolo sardi opera una discriminazione rispetto ai principi
costituzionali di eguaglianza e solidarietà (artt. 2, 3 e 53 Cost.),.
Inoltre,
il tributo duplica l'imposizione già prevista dall’ordinamento tributario statale, così violando il divieto di doppia imposizione della medesima base imponibile;
il nuovo tributo, infatti, colpisce cespiti già gravati dall’IRPEF (o IRE) o dall’IRES, laddove la seconda si sovrappone anche all’ICI
Nel
frattempo sono 250.000 le seconde case in Sardegna (ma i sardi ed i loro
parenti, almeno per il 2006, la tassa non la pagheranno) ed il gettito
previsto dalla Giunta sarda è da capogiro: oltre 300 milioni di Euro. In
una intervista rilasciata il 6 maggio scorso il Governatore Renato Soru ha
dichiarato: «... mentre la seconda casa per una delle tante bellissime città d'Italia è semplicemente un altro aspetto dell'economia di quel luogo, per noi le seconde case sono una parte fondamentale del nostro tessuto economico. E' la nostra piccola impresa, è il nostro tessuto economico, e in questo momento in gran parte sommersa, e quindi senza nessun beneficio economico per il bilancio pubblico.».
Il concetto di Soru è semplice: spremere la proprietà privata per
risanare il bilancio pubblico.
Con
una circolare del 12 aprile scorso il compianto isolano Carlo Caporali
suggeriva che «Cosa saggia e giusta sarebbe quella di procedere uniti e compatti come gli Spartani alle Termopili»
attendendo il momento giusto in cui «...si presentino le condizioni per una protesta giudiziariamente utile.»
Dunque
sono all'orizzonte ricorsi in massa alla Commissione Tributaria
Provinciale di Cagliari, possibilmente di tutti i condomini uniti. Dopo
gli inviti al pagamento (che non indicano la distanza delle abitazioni dal
mare) già arrivati a molti, l'Agenzia delle Entrate della Sardegna
passerà all'azione inviando gli accertamenti, comprensivi di sanzioni ed
interessi (si stima una richiesta di oltre € 1.350,00 per ogni
appartamento dell'isola Piana), probabilmente nel prossimo mese di
settembre. Dal ricevimento della raccomandata si avranno 60 giorni per
impugnare l'atto mediante ricorso.
Ci
risulta che, tramite l'Amministrazione condominiale, sia in corso la
creazione di un pool isolano di qualificati fiscalisti per opporsi alla
richiesta tributaria ritenuta iniqua. Chi desiderasse approfondire taluni
aspetti, anche indipendentemente dal pool isolano facente capo
all'Amministrazione condominiale, può rivolgersi allo Studio Nucci che ad
oggi ne è estraneo (info@studionucci.com).
Max
Nucci
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| L'articolo
di legge |
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Regione Sardegna
Legge regionale del 11 maggio 2006, n. 4 "Disposizioni varie in materia di entrate, riqualificazione della spesa, politiche sociali e di sviluppo."
(S.O. n. 6 Bollettino Ufficiale Regionale n. 15 del 13 maggio 2006(
CAPO I Disposizioni finanziarie
Articolo 3 - Imposta regionale sulle seconde case ad uso turistico
(Testo in vigore dal 13 maggio 2006)
1. E' istituita l'imposta regionale sulle seconde case ad uso turistico.
2. Presupposto dell'imposta è il possesso di fabbricati siti nel territorio regionale ad una distanza inferiore ai tre chilometri dalla linea di battigia marina, non adibiti ad abitazione principale da parte del proprietario o del titolare di altro diritto reale sugli stessi.
3. Soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario di fabbricati di cui al comma 2, ovvero il titolare di diritto reale sugli stessi di usufrutto, uso, abitazione, con domicilio fiscale fuori dal territorio regionale; per gli immobili sui quali è costituito il diritto di superficie, soggetto passivo è il superficiario che ha costruito il fabbricato con il domicilio fiscale fuori dal territorio regionale; per gli immobili concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario con domicilio fiscale fuori dal territorio regionale.
4. Non sono soggetti passivi coloro che siano nati in Sardegna, i rispettivi coniugi e i loro figli anche se nati fuori dall'Isola.
5. L'imposta regionale è stabilita nella misura annua di:
a) euro 900 per fabbricati di superficie fino a 60 metri quadri;
b) euro 1.500 per fabbricati di superficie compresa tra 61 e 100 metri quadri;
c) euro 2.250 per fabbricati di superficie compresa tra 101 e 150 metri quadri;
d) euro 3.000 per fabbricati di superficie compresa tra 151 e 200 metri quadri;
e) euro 15 per metro quadro per la superficie eccedente 200 metri quadri.
La superficie è misurata sul filo interno dei muri. Nel calcolare il totale, le frazioni di metro quadrato fino a 0,50 vanno trascurate e quelle superiori vanno arrotondate a un metro quadrato.
6. Le misure previste al comma 5 sono aumentate del 20 per cento per i fabbricati ubicati ad una distanza inferiore ai 300 metri dalla linea di battigia marina.
7. L'imposta è dovuta per anni solari, proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratta la titolarità della proprietà o degli altri diritti reali; a tal fine il mese durante il quale la titolarità si è protratta per almeno quattordici giorni è computato per intero. L'imposta è versata in un'unica soluzione dal 1° al 30 novembre di ogni anno, secondo le modalità stabilite con delibera della Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio.
8. Il gettito della presente imposta è destinato per il 75 per cento al fondo perequativo per lo sviluppo e la coesione territoriale di cui all'articolo 5 e per il restante 25 per cento al comune nel quale detto gettito è generato.
9. La Regione Sardegna dispone dei poteri di controllo riconosciuti ai comuni ai fini dell'imposta comunale sugli immobili dall'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. La Regione può chiedere ai comuni interessati di svolgere indagini e verifiche su fabbricati situati all'interno del territorio dei comuni medesimi.
10. Il recupero dell'imposta dovuta e non versata avviene con avviso di accertamento recante la liquidazione dell'imposta dovuta e delle relative sanzioni ed interessi al saggio legale da notificarsi, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello dell'avvenuta cessione. La notificazione dell'avviso di accertamento può essere effettuata, oltre che con le regole previste dall'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento. L'avviso di accertamento deve essere motivato in relazione ai presupposti di fatto e alle ragioni giuridiche che lo hanno determinato. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.
11. Il contribuente destinatario dell'avviso di accertamento può, entro il termine previsto per la proposizione del ricorso, procedere alla definizione dell'atto con le regole e con gli effetti previsti dall'articolo 15 del decreto legislativo n. 218 del 1997, o, in alternativa, instaurare la procedura di accertamento con adesione. Sono applicabili le norme regolatrici dell'istituto contenute nel decreto legislativo n. 218 del 1997.
12. Le somme liquidate nell'avviso di accertamento dalla Regione per imposta, sanzioni ed interessi e non versate entro il termine previsto dal comma 11 sono riscosse coattivamente mediante iscrizione a ruolo, da effettuarsi, a pena di decadenza e secondo le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento è divenuto definitivo per mancata impugnazione o a seguito di sentenza passata in giudicato favorevole in tutto o in parte all'Amministrazione.
13. Il contribuente può chiedere alla Regione Sardegna il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine decadenziale di tre anni dal giorno del pagamento dell'imposta.
14. Se il soggetto passivo dell'imposta non ha dichiarato o comunicato l'immobile posseduto ai fini dell'imposta comunale sugli immobili o ha presentato, con riferimento ai medesimi fabbricati, una dichiarazione infedele, allo stesso si applica una sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'imposta regionale sulle seconde case ad uso turistico non versata.
15. Chi, avendo adempiuto correttamente agli adempimenti ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, non esegue in tutto o in parte i versamenti dell'imposta regionale sulle seconde case dovuta o li esegue tardivamente è soggetto alla sanzione amministrativa pari al 30 per cento dell'importo non versato.
16. L'imposta si applica a far data dal mese successivo alla pubblicazione della presente legge nel Bollettino ufficiale della Regione Sardegna.
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