TASSA SUL TURISMO ALLA CASSA
Scadenza il 20 giugno, l'isola si mobilita per la difesa in contenzioso

  IL FISCO SARDO ALL'ARREMBAGGIO

SOMMARIO 2007

In ricordo di Carlo Caporali


Tassa sul turismo alla cassa


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CAGLIARI. Stanno arrivando a tutti gli isolani in questi giorni. Alcuni le chiameranno cartelle pazze, ma pazze non sono: si tratta delle richieste di pagamento inviate a tutti gli isolani dall'Agenzia delle Entrate della Regione Autonoma della Sardegna per il recupero della "Imposta regionale sulle seconde case ad uso turistico" introdotta dall'art. 3 della Legge regionale del 11 maggio 2006, n. 4, a partire  dal 13 maggio dell'anno scorso.

L'imposta, che è dovuta dalla maggior parte degli isolani in misura di ben € 1.080,00 (per i fabbricati di superficie fino a 60 metri quadri a meno do 300 metri dal mare), riguarda il possesso di fabbricati siti nel territorio regionale ad una distanza inferiore ai 3 km. dalla linea di battigia marina, non adibiti ad abitazione principale da parte del proprietario o del titolare di altro diritto reale sugli stessi; ed in più, com'è il caso dell'intera isola Piana, se il fabbricato è ubicato ad una distanza inferiore ai 300 metri dalla linea della battigia marina il tributo è aumentato da € 900,00 (dovuto entro i 3 km.) si passa ad € 1.080,00 (dovuto entro i 300 mt.) con un aumento secco del 20%.

La richiesta dell'Agenzia sarda è particolarmente cortese - "Gentile contribuente" esordisce la circolare - ed allega una sintesi della visura catastale dell'immobile tassato che va restituita compilata in caso vi siano errori o modifiche; così il fisco sardo si prepara ad attaccare le tasche degli isolani per oltre € 300 mila, circa il 30% del nostro bilancio annuale.

E' all'esame del Consiglio Regionale sardo un Disegno di Legge concernente la Legge Finanziaria 2007, ove è prevista, tra le altre, una modifica sia nella misura annua dell'imposta sia nelle modalità di calcolo della superficie di riferimento che dovrebbe risultare più conveniente per i proprietari. Al momento il versamento, da effettuarsi anche mediante compensazione con altri tributi "a credito", scade il 20 giugno 2007 poiché il termine ordinario del 30 novembre è stato temporaneamente differito.

Le sanzioni applicabili in caso di omesso o carente versamento entro il termine del 20 giugno sono del 30%.

Va segnalato che per ora gli inviti al pagamento sono stati inviati ai soli proprietari persone fisiche ed in un secondo momento saranno trasmessi anche alle società, immobiliari e società semplici.

La Corte costituzionale, investita dal Governo per un sindacato sulla legittimità dei tributi sardi (imposta sulle plusvalenze dei fabbricati adibiti a seconde case, imposta sulle seconde case ad uso turistico e imposta su aeromobili ed unità da diporto), si pronuncerà sulla compatibilità, o meno, degli stessi con la Costituzione. L’art. 8 lett. i) dello Statuto speciale per la Sardegna, tuttavia, autorizza quest’ultima ad istituire con propria legge imposte e tasse sul turismo ed altri tributi propri purché in armonia con i principi del sistema tributario nazionale. Per cui l'aver escluso l'applicazione dell'imposta ai soggetti con domicilio fiscale in Sardegna e a vario titolo sardi opera una discriminazione rispetto ai principi costituzionali di eguaglianza e solidarietà (artt. 2, 3 e 53 Cost.),.

Inoltre, il tributo duplica l'imposizione già prevista dall’ordinamento tributario statale, così violando il divieto di doppia imposizione della medesima base imponibile; il nuovo tributo, infatti, colpisce cespiti già gravati dall’IRPEF (o IRE) o dall’IRES, laddove la seconda si sovrappone anche all’ICI

Nel frattempo sono 250.000 le seconde case in Sardegna (ma i sardi ed i loro parenti, almeno per il 2006, la tassa non la pagheranno) ed il gettito previsto dalla Giunta sarda è da capogiro: oltre 300 milioni di Euro. In una intervista rilasciata il 6 maggio scorso il Governatore Renato Soru ha dichiarato: «... mentre la seconda casa per una delle tante bellissime città d'Italia è semplicemente un altro aspetto dell'economia di quel luogo, per noi le seconde case sono una parte fondamentale del nostro tessuto economico. E' la nostra piccola impresa, è il nostro tessuto economico, e in questo momento in gran parte sommersa, e quindi senza nessun beneficio economico per il bilancio pubblico.». Il concetto di Soru è semplice: spremere la proprietà privata per risanare il bilancio pubblico.

Con una circolare del 12 aprile scorso il compianto isolano Carlo Caporali suggeriva che «Cosa saggia e giusta sarebbe quella di procedere uniti e compatti come gli Spartani alle Termopili» attendendo il momento giusto in cui «...si presentino le condizioni per una protesta giudiziariamente utile.»

Dunque sono all'orizzonte ricorsi in massa alla Commissione Tributaria Provinciale di Cagliari, possibilmente di tutti i condomini uniti. Dopo gli inviti al pagamento (che non indicano la distanza delle abitazioni dal mare) già arrivati a molti, l'Agenzia delle Entrate della Sardegna passerà all'azione inviando gli accertamenti, comprensivi di sanzioni ed interessi (si stima una richiesta di oltre € 1.350,00 per ogni  appartamento dell'isola Piana), probabilmente nel prossimo mese di settembre. Dal ricevimento della raccomandata si avranno 60 giorni per impugnare l'atto mediante ricorso.

Ci risulta che, tramite l'Amministrazione condominiale, sia in corso la creazione di un pool isolano di qualificati fiscalisti per opporsi alla richiesta tributaria ritenuta iniqua. Chi desiderasse approfondire taluni aspetti, anche indipendentemente dal pool isolano facente capo all'Amministrazione condominiale, può rivolgersi allo Studio Nucci che ad oggi ne è estraneo (info@studionucci.com).

Max Nucci

 L'articolo di legge

Regione Sardegna 
Legge regionale del 11 maggio 2006, n. 4  "Disposizioni varie in materia di entrate, riqualificazione della spesa, politiche sociali e di sviluppo."
(S.O. n. 6 Bollettino Ufficiale Regionale n. 15 del 13 maggio 2006(

CAPO I Disposizioni finanziarie
Articolo 3 - Imposta regionale sulle seconde case ad uso turistico
(Testo in vigore dal 13 maggio 2006)

1. E' istituita l'imposta regionale sulle seconde case ad uso turistico.
2. Presupposto dell'imposta è il possesso di fabbricati siti nel territorio regionale ad una distanza inferiore ai tre chilometri dalla linea di battigia marina, non adibiti ad abitazione principale da parte del proprietario o del titolare di altro diritto reale sugli stessi.
3. Soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario di fabbricati di cui al comma 2, ovvero il titolare di diritto reale sugli stessi di usufrutto, uso, abitazione, con domicilio fiscale fuori dal territorio regionale; per gli immobili sui quali è costituito il diritto di superficie, soggetto passivo è il superficiario che ha costruito il fabbricato con il domicilio fiscale fuori dal territorio regionale; per gli immobili concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario con domicilio fiscale fuori dal territorio regionale.
4. Non sono soggetti passivi coloro che siano nati in Sardegna, i rispettivi coniugi e i loro figli anche se nati fuori dall'Isola.
5. L'imposta regionale è stabilita nella misura annua di:
a) euro 900 per fabbricati di superficie fino a 60 metri quadri;
b) euro 1.500 per fabbricati di superficie compresa tra 61 e 100 metri quadri;
c) euro 2.250 per fabbricati di superficie compresa tra 101 e 150 metri quadri;
d) euro 3.000 per fabbricati di superficie compresa tra 151 e 200 metri quadri;
e) euro 15 per metro quadro per la superficie eccedente 200 metri quadri.
La superficie è misurata sul filo interno dei muri. Nel calcolare il totale, le frazioni di metro quadrato fino a 0,50 vanno trascurate e quelle superiori vanno arrotondate a un metro quadrato.
6. Le misure previste al comma 5 sono aumentate del 20 per cento per i fabbricati ubicati ad una distanza inferiore ai 300 metri dalla linea di battigia marina.
7. L'imposta è dovuta per anni solari, proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratta la titolarità della proprietà o degli altri diritti reali; a tal fine il mese durante il quale la titolarità si è protratta per almeno quattordici giorni è computato per intero. L'imposta è versata in un'unica soluzione dal 1° al 30 novembre di ogni anno, secondo le modalità stabilite con delibera della Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio.
8. Il gettito della presente imposta è destinato per il 75 per cento al fondo perequativo per lo sviluppo e la coesione territoriale di cui all'articolo 5 e per il restante 25 per cento al comune nel quale detto gettito è generato.
9. La Regione Sardegna dispone dei poteri di controllo riconosciuti ai comuni ai fini dell'imposta comunale sugli immobili dall'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. La Regione può chiedere ai comuni interessati di svolgere indagini e verifiche su fabbricati situati all'interno del territorio dei comuni medesimi.
10. Il recupero dell'imposta dovuta e non versata avviene con avviso di accertamento recante la liquidazione dell'imposta dovuta e delle relative sanzioni ed interessi al saggio legale da notificarsi, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello dell'avvenuta cessione. La notificazione dell'avviso di accertamento può essere effettuata, oltre che con le regole previste dall'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento. L'avviso di accertamento deve essere motivato in relazione ai presupposti di fatto e alle ragioni giuridiche che lo hanno determinato. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.
11. Il contribuente destinatario dell'avviso di accertamento può, entro il termine previsto per la proposizione del ricorso, procedere alla definizione dell'atto con le regole e con gli effetti previsti dall'articolo 15 del decreto legislativo n. 218 del 1997, o, in alternativa, instaurare la procedura di accertamento con adesione. Sono applicabili le norme regolatrici dell'istituto contenute nel decreto legislativo n. 218 del 1997.
12. Le somme liquidate nell'avviso di accertamento dalla Regione per imposta, sanzioni ed interessi e non versate entro il termine previsto dal comma 11 sono riscosse coattivamente mediante iscrizione a ruolo, da effettuarsi, a pena di decadenza e secondo le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento è divenuto definitivo per mancata impugnazione o a seguito di sentenza passata in giudicato favorevole in tutto o in parte all'Amministrazione.
13. Il contribuente può chiedere alla Regione Sardegna il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine decadenziale di tre anni dal giorno del pagamento dell'imposta.
14. Se il soggetto passivo dell'imposta non ha dichiarato o comunicato l'immobile posseduto ai fini dell'imposta comunale sugli immobili o ha presentato, con riferimento ai medesimi fabbricati, una dichiarazione infedele, allo stesso si applica una sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'imposta regionale sulle seconde case ad uso turistico non versata.
15. Chi, avendo adempiuto correttamente agli adempimenti ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, non esegue in tutto o in parte i versamenti dell'imposta regionale sulle seconde case dovuta o li esegue tardivamente è soggetto alla sanzione amministrativa pari al 30 per cento dell'importo non versato.
16. L'imposta si applica a far data dal mese successivo alla pubblicazione della presente legge nel Bollettino ufficiale della Regione Sardegna.

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